DISLESSIA E ESAME DI STATO, QUALI LE NORME DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N.13 DEL 24 APRILE 2013
Il MIUR, con l’Ordinanza Ministeriale n.13 del 24 aprile, ha pubblicato le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento degli Esami di Stato nella Scuola Secondaria Superiore.
Nell’Ordinanza vengono confermate le indicazioni già emanate lo scorso anno, ma sono chiarite meglio le procedure da adottare per l’ammissione degli studenti disabili e fornite indicazioni per le prove d’esame degli studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, come stabilito dalla Legge 170/10 e, in particolar modo, dal DM 5669/11.
Nello specifico in questa sede interessa l’art.18 di cui si riportano gli elementi più utili per una corretta informazione agli studenti con DSA e alle loro famiglie.
1 - “La Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuale nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. […] Le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del DM 12 luglio 2011.
Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su formato informatico. In particolare si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità della prova.
2 - I candidati (con DSA) che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
3 - Per quanto riguarda i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte o delle prove orali sostitutive delle prove scritte.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali.
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4 - Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite da l medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’Esame di Stato.”
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